Art. 375
RegolamentoCapo VII

Art. 375

304 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo sono pagati a dodicesimi posticipati e cessano col giorno in cui il maestro per qualsiasi motivo lascia l'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-375