Art. 372
RegolamentoCapo VI

Art. 372

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In vigore dal 3 ago 1928
Quando un maestro sia stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo non inferiore a tre anni o ad una pena qualunque per reato contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, non può istituirsi per gli stessi fatti un giudizio disciplinare, ma il Consiglio di disciplina si limita a prendere atto della sentenza, dichiarando il condannato incapace ad esercitare un ufficio qualunque nelle scuole elementari pubbliche e private, ed il provveditore ne dà notizia al Ministero, che la fa pubblicare nel Bollettino Ufficiale per gli effetti dell'. La deliberazione del Consiglio di disciplina deve indicare la data di decorrenza. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso che l'esecuzione della pena sia stata sospesa, al termine dell' della legge 26 giugno 1904, n. 267.
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