Regolamento›Capo VI
Art. 371
272 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro, contro il quale sia stato emesso mandato di cattura, anche se ammesso alla libertà provvisoria, o che sia stato condannato ad una pena restrittiva della libertà personale, è temporaneamente inabilitato all'esercizio delle sue funzioni, anche in pendenza dell'appello, sino a che il mandato non sia revocato o la sentenza non sia riparata con l'assolutoria o con la dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.
Durante l'inabilitazione temporanea, a favore del maestro non decorre lo stipendio; ma se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo, escluda che il maestro vi abbia preso parte, gliene sono corrisposti gli arretrati.
In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza di istanza privata, il maestro riacquista parimenti gli emolumenti non corrispostigli, a meno che non sia pronunziata per gli stessi fatti contro di lui una pena disciplinare, che importi la privazione dello stipendio per un tempo determinato.
Il Comune o il provveditore, secondochè trattasi di maestro dipendente dall'uno o dall'altro, può concedere al maestro inabilitato o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente la metà dello stipendio.
La stessa concessione può esser fatta alla famiglia in caso di privazione dello stipendio in seguito a sospensione provvisoria.
In tutti i provvedimenti preveduti in questo articolo deve essere precisata la data di decorrenza.
Storico versioni
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