Regolamento›Capo VI
Art. 370
271 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Alla sospensione provvisoria da farsi con decreto motivato, nel quale deve essere precisata la data di decorrenza, è congiunta la sospensione dello stipendio.
Se il podestà, invitato a sospendere d'urgenza un maestro, non provveda o si rifiuti di provvedere, il provveditore può procedere direttamente alla sospensione con suo decreto.
Al decreto di sospensione debbono seguire nel più breve termine i provvedimenti disciplinari definitivi.
Contro il decreto di sospensione emanato dal podestà l'interessato può ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione al provveditore, che decide definitivamente.
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