Art. 369
RegolamentoCapo VI

Art. 369

270 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Trascorso il termine per il ricorso gerarchico o quando questo sia stato respinto, la deliberazione del Consiglio di disciplina diventa esecutiva. Di tutte le pene diventate esecutive si fa annotazione nel fascicolo personale. Il dispositivo della deliberazione, che infligge il licenziamento o la interdizione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero. In ogni Ufficio scolastico si tiene uno speciale registro dei maestri di tutto il Regno, ai quali sia stata inflitta la pena del licenziamento o quella dell'interdizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-369