Art. 368
RegolamentoCapo VI

Art. 368

269 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La deliberazione deve contenere l'esposizione sommaria del fatto ed essere motivata e firmata dall'estensore e dal presidente e portare l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui fu emessa e della decorrenza. Da essa deve risultare che furono osservate tutte le formalità prescritte per i giudizi disciplinari e per le votazioni delle decisioni, a tenore dei precedenti articoli. La integrale deliberazione è comunicata al maestro, nei modi indicati dall', entro trenta giorni da quello in cui fu pronunziata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-368