Regolamento›Capo VI
Art. 364
265 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Nel giorno fissato per il giudizio il presidente del Consiglio di disciplina, aperta la seduta e fatta constatare l'avvenuta comunicazione dell'atto di cui al precedente , invita il relatore a dare lettura del suo rapporto.
Nel caso che l'incolpato si sia avvalso della facoltà, di cui all'ultimo comma dell'articolo stesso, egli assiste alla lettura del rapporto, dopo la quale è invitato ad esporre le proprie difese.
In caso di assenza dell'incolpato, o quando questi rinunzi alla difesa orale, si procede nel giudizio, previa lettura della difesa scritta, che egli abbia eventualmente presentato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-364