Art. 361
RegolamentoCapo VI

Art. 361

262 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Quando il fatto commesso meriti, a giudizio del provveditore, una punizione diversa da quelle indicate nell'articolo precedente, il provveditore, raccolti i necessari elementi, interpellando, ove si tratti di maestri dipendenti dai Comuni, anche l'autorità comunale, redige una esposizione nella quale siano chiaramente specificati gli addebiti e siano altresì elencate o indicate le principali prove raccolte a carico e, se ve ne siano, a discarico, quando la colpa non risulti da atti ufficiali, dei quali deve farsi menzione. Questa esposizione è comunicata in via amministrativa al maestro, il quale ne rilascia ricevuta ed ha dieci giorni di tempo dalla data dell'avvenuta comunicazione per presentare le sue difese. L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere il foglio contenente la contestazione degli addebiti o di rilasciare la ricevuta vien fatta constare da attestazione scritta del direttore didattico incaricato della consegna, agli effetti della decorrenza del termine, di cui al precedente comma. È in facoltà dell'incolpato di rinunciare al termine, purchè lo dichiari espressamente per iscritto. Può anche essergli concessa, ove la richieda per giustificati motivi, una proroga. Se l'incolpato intende valersi del diritto di esporre verbalmente al Consiglio di disciplina le sue ragioni, deve, a pena di decadenza, dichiararlo per iscritto, indicando il suo recapito, nel termine di dieci giorni di cui sopra.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-361