Regolamento›Capo V
Art. 357
205 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro è tenuto a compilare, in conformità dei moduli stabiliti nel Giornale della classe, i seguenti documenti scolastici:
a) diario della classe, che contiene le generalità complete degli alunni, le annotazioni di profitto per le singole materie di studio e le altre annotazioni previste nel modulo per i certificati di studio;
b) programma didattico redatto per gruppi di lezione;
c) cronaca della scuola con notizie e dati sulla frequenza e sulle assenze degli scolari; sulle ragioni eccezionali delle assenze numerose; sulle proprie assenze e sulle istruzioni date eventualmente al supplente; sullo stato dei sussidi didattici; sulle opere integrative; sulle visite, gite, feste della scuola; sulle visite ricevute dai superiori e su episodi notevoli della vita cittadina in rapporto alla scuola.
In base ai dati risultanti dal diario e dalla cronaca, il maestro alla fine dell'anno scolastico invia al direttore didattico un prospetto statistico compilato secondo il modulo prescritto.
I predetti documenti, come pure la raccolta degli elaborati della scolaresca, sono tenuti a disposizione delle autorità scolastiche per gli eventuali controlli e devono essere conservati in ogni scuola almeno per un biennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-357