Art. 356
RegolamentoCapo V

Art. 356

204 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro riammette alla scuola, previa giustificazione, gli alunni che ne furono assenti; se l'assenza si prolunga per più di tre giorni, ne richiede i motivi alla famiglia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-356