Art. 355
RegolamentoCapo V

Art. 355

203 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Quando un alunno presenti sintomi di malattia infettiva o contagiosa il maestro lo rimanda ai genitori e ne riferisce subito all'ufficiale sanitario, e, nei casi di particolare gravità, anche al direttore; in casi urgenti di lesioni od infermità improvvise provvede alle prime cure.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-355