Art. 354
RegolamentoCapo V

Art. 354

202 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Intorno al portamento, allo studio e alle assenze degli alunni il maestro informa i parenti quando lo creda opportuno o quando ne sia richiesto, e, in ogni caso, alla fine di ciascun trimestre con la pagella. Informa pure i parenti se le ammonizioni e le punizioni date all'alunno siano riuscite infruttuose, e, occorrendo, ne riferisce al direttore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-354