Art. 351
RegolamentoCapo V

Art. 351

199 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
È vietato ai maestri e ai direttori di ricevere dalle famiglie degli alunni compensi o remunerazioni, sotto qualsiasi forma o titolo. È pure vietato ad essi d'impartire lezioni private ai propri alunni o di tenerli a pensione. Ai direttori è vietato, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento elementare privato e la direzione d'istituti privati d'istruzione elementare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-351