Regolamento›Capo V
Art. 347
195 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro non deve mai esser rimproverato, per alcuna ragione, dai suoi superiori alla presenza degli allievi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-347