Art. 344
RegolamentoCapo IV

Art. 344

164 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Le deliberazioni di cui ai due articoli precedenti debbono contenere con precisione l'indicazione del giorno di decorrenza. Ai maestri trasferiti per motivi di servizio è dovuta l'indennità di trasferimento, calcolata a norma dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, tenendo presente che sono da considerarsi appartenenti al 13° grado i maestri con lo stipendio di L. 5600, al 12° quelli con stipendio di L. 5900 e all'11° quelli con stipendio da L. 7000 a L. 9500.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-344