Art. 336
RegolamentoCapo IV

Art. 336

156 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Quando il trasferimento è chiesto per ragioni di salute, queste debbono essere comprovate con certificato medico. La valutazione dell'entità delle ragioni di salute, in quanto importino necessità di cambiamento di sede, è fatta dal medico provinciale o da un suo delegato, al quale i certificati esibiti dai maestri debbono a tal fine essere comunicati. Per tale servizio non è dovuta indennità. A parità, sono preferiti i mutilati o gli invalidi di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-336