Regolamento›Capo IV
Art. 333
153 / 555In vigore dal 3 ago 1928
L'elenco delle sedi vacanti nella regione è pubblicato dal provveditore entro il 15 luglio, mediante comunicazione ai podestà dei Comuni compresi nella sua giurisdizione, i quali ne curano l'affissione all'albo comunale.
Nell'elenco, è specificato se trattisi di capoluogo di Comune o frazione e borgate e le scuole in ciascuna sede vacanti sono indicate secondo la loro qualità ed è altresì fissato il termine, in ogni caso non inferiore ai 20 giorni dalla data della pubblicazione, entro il quale le domande di trasferimento, corredate dei documenti comprovanti le condizioni familiari, personali o di servizio dei richiedenti, debbono pervenire al provveditore. Non sono prese in considerazione le domande o i documenti che pervengono dopo la scadenza del termine.
Nelle domande di trasferimento l'indicazione delle sedi deve essere fatta in ordine di preferenza. Non possono richiedersi più di cinque sedi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-333