Art. 326
RegolamentoCapo III

Art. 326

108 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Scaduto il termine massimo di due anni di aspettativa, se il maestro non dimostri di essere in grado di riprendere l'insegnamento, è sottoposto a visita fiscale. Se questa lo riconosca non idoneo all'insegnamento, è dispensato dal servizio per motivi di salute; se lo riconosca idoneo ed egli non intenda riprendere servizio, è dichiarato dimissionario a decorrere dalla data di scadenza dell'aspettativa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-326