Regolamento›Capo III
Art. 324
106 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il maestro che non può recarsi a scuola per malattia deve informarne il direttore didattico, il quale ha facoltà di chiedergli, occorrendo, la presentazione di un certificato medico.
Il maestro che, a causa della malattia, abbia bisogno di assentarsi dalla scuola per un periodo maggiore di giorni 10, è tenuto a presentare al direttore didattico o al Comune, per il tramite del direttore, domanda di permesso, corredata di certificato medico.
Il direttore o il podestà, assunte, quando ne sia il caso, le informazioni, e disposta, all'occorrenza, una visita medica fiscale di controllo, provvede sulla domanda di congedo, fissandone la durata in modo che l'assenza del maestro dalla scuola non superi i due mesi, computato il tempo decorso fino alla concessione del permesso.
La maestra, che si assenta dalla scuola per causa di parto, è, per un periodo non superiore ai trenta giorni, considerata assente per malattia. Se, trascorso tale periodo, non è in grado di riprendere servizio, potrà chiedere altro permesso, a norma del secondo comma del presente articolo, fino a completare il massimo stabilito nel comma precedente.
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