Regolamento›§ 5
Art. 322
230 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La radiazione dai ruoli dei maestri o dei direttori, che abbiano compiuto il 45° anno di servizio ed il 65° di età, è disposta con deliberazione del provveditore o del podestà, secondo i casi.
Il collocamento a riposo di ufficio, nel caso previsto dal comma 2° dell' del testo unico, è disposto dal provveditore, sentito il Consiglio scolastico, o dal podestà, secondo i casi. Il provvedimento è notificato nelle forme stabilite dagli .
Nei casi di cui ai due commi precedenti, il servizio che deve essere tenuto presente è quello valutabile agli effetti della pensione. Le relative deliberazioni non sono valide se non contengano l'indicazione del giorno di decorrenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-322