Regolamento›§ 5
Art. 321
229 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La dispensa dal servizio per insufficienza didattica prevista dall', comma 1°, del testo unico può essere deliberata quando da rapporti informativi relativi all'ultimo triennio risulti lo scarso rendimento dell'opera del maestro nella scuola, con particolare riguardo al numero degli alunni promossi, o quando nell'ultimo quadriennio il maestro non abbia prestato complessivamente almeno dieci mesi di effettivo servizio, quale che sia stata la causa dell'assenza.
La deliberazione di dispensa è adottata e notificata nelle forme di cui agli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-321