Regolamento›§ 5
Art. 317
225 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Per procedere ai termini dell', comma 1°, del testo unico alla dispensa dal servizio per inettitudine didattica, sopravvenuta in seguito a infermità, di un maestro che si trovi nell'esercizio dell'insegnamento, occorre che la inettitudine risulti dai rapporti informativi annuali o da speciali relazioni dell'autorità ispettiva o direttiva e che la infermità che ne fu causa sia constatata da una visita di un medico fiscale, la quale accerti che la malattia non presenta probabilità di guarigione. Si prescinde dai rapporti informativi o dalle relazioni delle autorità scolastiche anzidette quando il maestro non si trovi nell'esercizio dell'insegnamento oppure sia affetto da malattia che costituisca un pericolo per la salute degli alunni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-317