Regolamento›§ 5
Art. 314
222 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Allo scadere del periodo minimo di prova, stabilito a norma dell'articolo precedente, l'ispettore comunica al provveditore il suo parere sulla prova fatta dall'insegnante, desumendolo dalle proprie ispezioni e dai rapporti informativi annuali compilati dal direttore didattico.
L'ispettore è tenuto a visitare una volta almeno, nell'ultimo anno del triennio, la scuola del maestro in prova, redigendo apposita relazione.
In base agli atti sopra indicati o ad altri elementi di giudizio, che direttamente gli risultino, il provveditore, sentito il Consiglio scolastico, delibera, ove ne sia il caso, il licenziamento del maestro, indicando i motivi del provvedimento. La deliberazione non è valida se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-314