Regolamento›§ 5
Art. 313
221 / 555In vigore dal 23 set 1933
Quando, nel triennio dalla nomina, il maestro non abbia prestato almeno 25 mesi di servizio effettivo, la prova è prorogata fino al raggiungimento di tale periodo minimo di servizio purchè, nel complesso, non si superino i quattro anni dalla data della nomina. La proroga potrà estendersi oltre tale limite: a) per i maestri ammessi a frequentare i Regi istituti superiori di magistero e l'Accademia fascista di educazione fisica, e per un periodo eguale a quello di frequenza; b) per le maestre che siano state assenti dalla scuola a causa di gestazione o puerperio, e per un periodo eguale a quello dell'assenza, durante l'apertura delle scuole, dovuta a tale causa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-313