Art. 31
RegolamentoCapo IV

Art. 31

142 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione procede infine alla formazione della graduatoria includendovi i vincitori nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte, pratica, orale e nella valutazione dei titoli. La graduatoria non può comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-31