Art. 308
RegolamentoCapo II

Art. 308

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In vigore dal 3 ago 1928
I maestri sono radiati rispettivamente dalla graduatoria di provenienza e da quella suppletiva non appena conseguano ed accettino la nomina per effetto di una di dette graduatorie. L'atto di nomina non è valido se non contenga l'indicazione del giorno di decorrenza. Delle nomine deliberate ed accettate i provveditori interessati si danno reciprocamente comunicazione agli effetti del comma precedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-308