Art. 305
RegolamentoCapo II

Art. 305

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In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore, quando sia esaurita la graduatoria del concorso generale, pubblica agli effetti dell', ultimo comma, del testo unico un avviso, nel quale fa invito ai concorrenti compresi nelle graduatorie di concorsi generali, banditi per le scuole amministrate da altri Provveditorati, a presentare entro 30 giorni dalla data dell'avviso all'Ufficio scolastico la domanda per conseguire eventualmente la nomina nelle scuole della regione. Alla domanda deve essere allegato un certificato del provveditore attestante a quale concorso il richiedente ha partecipato e la votazione complessiva riportata. L'avviso di cui al comma precedente è comunicato a tutti gli altri provveditori perché provvedano ad affiggerlo all'albo e a dargli la massima diffusione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-305