Art. 304
RegolamentoCapo II

Art. 304

42 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Il ruolo regionale è trasmesso in copia nella prima quindicina di novembre ai podestà dei Comuni compresi nella regione perché la conservino in segreteria a disposizione degli interessati. Questi potranno fino al 30 novembre far pervenire al provveditore le loro osservazioni per la rettifica della loro anzianità o di quella d'altri. Il provveditore, esaminate le osservazioni, provvede eventualmente alla rettifica dei ruoli, pubblicandoli nel termine stabilito dall', comma 2°, del testo unico all'albo dell'Amministrazione scolastica. I Comuni, per i loro ruoli, provvedono in modo analogo con deliberazione del podestà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-304