Regolamento›Capo II
Art. 300
38 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I ruoli comunali e regionali degl'insegnanti comprendono un numero di posti corrispondente al numero delle scuole classificate, amministrate dai Comuni e dai provveditori, alle quali è assegnato un apposito insegnante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-300