Art. 30
RegolamentoCapo IV

Art. 30

141 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Terminate le prove scritte, orale e pratica, la Commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli, ed assegna, quindi, i voti relativi a ciascuno dei candidati approvati in tutte le prove. Nella valutazione dei titoli si ha particolare riguardo al servizio ispettivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-30