Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 3
8 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Il Consiglio scolastico è convocato con avviso da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattarsi.
In tutti i casi in cui il Consiglio non può essere presieduto dal provveditore, la presidenza è tenuta da chi fa le veci del provveditore nella direzione dell'Ufficio scolastico.
Funziona da segretario un impiegato dell'Ufficio scolastico, designato dal provveditore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-3