Art. 297
RegolamentoCapo II

Art. 297

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In vigore dal 3 ago 1928
La nomina degli insegnanti nei Comuni autonomi, che non abbiano regolamento speciale e non abbiano insegnanti in soprannumero, è fatta per le scuole delle frazioni o borgate. Il passaggio da queste alle urbane ha luogo secondo l'ordine di iscrizione in ruolo a mano a mano che vi si rendano posti vacanti.
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