Art. 295
RegolamentoCapo II

Art. 295

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In vigore dal 3 ago 1928
L'assegnazione dei maestri alle varie classi in ciascuna sede vien fatta dal direttore didattico. Alle scuole maschili sono assegnati i maestri, alle femminili le maestre, alle miste maestri e maestre. Quando per il numero dei vincitori del concorso non sia possibile assegnare maestri a tutte le scuole maschili, vi si provvede in via provvisoria con personale femminile, destinandolo di preferenza alle classi inferiori.
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