Art. 294
RegolamentoCapo II

Art. 294

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In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore assegna a ciascuno dei maestri nominati la sede, alla quale egli abbia chiesto di essere destinato, a norma dell'articolo precedente, salvo che vi si oppongano esigenze della scuola. Quando più insegnanti aspirino alla stessa sede, la preferenza è determinata tenendo presente l'ordine di iscrizione nella graduatoria. Qualora per esigenze della scuola ed eventuali motivi personali del maestro, debitamente comprovati, si debba derogare all'ordine della graduatoria, nel provvedimento debbono risultare specificatamente le ragioni della deroga.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-294