Art. 292
RegolamentoCapo II

Art. 292

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In vigore dal 3 ago 1928
I maestri già in servizio come titolari, che ottengano una nuova nomina per effetto di concorso bandito da altri Provveditori o da altri Comuni, debbono, entro dieci giorni dalla relativa partecipazione, rinunziare al posto da essi occupato o alla nuova nomina; in caso diverso, saranno dichiarati dimissionari dall'ufficio precedentemente occupato.
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