Art. 290
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 290

468 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I processi verbali delle sedute della Commissione sono redatti in duplice esemplare dal commissario designato dalla medesima all'ufficio di segretario, e firmati da tutti i commissari. Il segretario può essere coadiuvato da persone scelte, fra i funzionari dell'Ufficio scolastico o fra gli insegnanti elementari di ruolo, dalla Commissione e all'uopo autorizzate, secondo i casi, dal provveditore o dal capo dell'Amministrazione comunale. A tali persone, nel caso che non appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, è corrisposto, per i concorsi regionali, un compenso di L. 0.50 per ogni maestro iscritto in graduatoria. Dai verbali devono risultare la piena osservanza della procedura e delle formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti, i criteri seguiti, i voti ottenuti da ciascun concorrente nelle singole prove di esame e per ciascuno dei titoli e complessivamente per ciascuna categoria dei titoli e, infine, la graduatoria coi punti a ciascuno attribuiti. Le votazioni sono palesi. Ogni commissario ha diritto che nei verbali si riferiscano i motivi del suo voto e le sue osservazioni. Ai verbali è unita altresì una relazione riassuntiva generale sul concorso.
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