Art. 29
RegolamentoCapo IV

Art. 29

140 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Come per l'esame orale, dopo consegnato al Ministero l'elenco di cui al precedente articolo, la Commissione stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova pratica. Per la presenza dei candidati alla prova pratica valgono le norme fissate per la presenza all'esame orale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-29