Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 289
467 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La graduatoria dei concorsi banditi dai Comuni non può comprendere un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso.
Qualora alcuno dei vincitori rinunzi alla nomina o per qualsiasi motivo sia radiato dalla graduatoria o sia dichiarato decaduto prima di aver assunto servizio, la graduatoria viene integrata mediante inscrizione in essa di altri concorrenti approvati, in ordine di merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-289