Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 283
461 / 555In vigore dal 13 ago 1966
È soggetto a valutazione il servizio prestato dal maestro, regolarmente abilitato e qualificato almeno buono nei 15 anni scolastici immediatamente anteriori alla data del bando di concorso, con nomina definitiva o provvisoria, o come supplente (purchè il servizio in questa ultima qualità sia stato prestato per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi) in scuole elementari pubbliche classificate o non classificate; nelle scuole elementari di tirocinio già annesse alle scuole normali; nelle scuole italiane all'estero, mantenute dallo Stato o da enti e privati, ma sussidiate dallo Stato; nelle scuole pubbliche elementari delle Colonie; nelle scuole annesse ai Riformatori governativi ed ai Convitti nazionali; in quelle degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi; nelle scuole elementari annesse ai conservatori, educandati, educatori femminili, collegi di Maria e simili, dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, purchè soggette alla vigilanza dell'ispettore scolastico; in quelle che, in base a regolari convenzioni, funzionano a sgravio, qualunque sia la natura dell'Ente che le mantiene, e in quelle pubbliche per fanciulli minorati o deficienti.
Il servizio di maestro valutabile ai sensi del primo comma, quando sia stato prestato in sedi rurali, avrà una maggiore valutazione di un terzo in confronto del servizio prestato in scuole urbane. Sono considerati rurali, all'effetto indicato, i Comuni con non più di 2000 abitanti.
Sono anche soggetti a valutazione, purchè prestati nel quindicennio:
a) il servizio prestato in scuole serali e festive qualificato almeno buono;
b) il servizio prestato in istituzioni prescolastiche ed integrative della scuola, quando non sia contemporaneo a quello di cui al comma precedente, ed il servizio prestato nelle istituzioni dipendenti dall'Opera Nazionale Balilla e dall'Opera Nazionale del Dopolavoro, e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani Italiane;
c) il servizio prestato come insegnante di religione da persona estranea ai ruoli, o da maestro in classi diverse dalla sua;
d) il servizio militare prestato in reparti di combattimento durante la guerra libica e quella del 1915-1918, da documentarsi con certificato rilasciato dalla competente autorità militare. Non hanno diritto alla valutazione di tale servizio coloro i quali durante il servizio stesso abbiano riportato condanna, ancorchè per questa sia intervenuta amnistia o indulto;
e) il servizio prestato quale infermiera negli ospedali militari da campo.
f) il servizio militare di leva o per richiamo di autorità, prestato senza demerito, da documentarsi con copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare. Tale servizio si valuta come un intero anno scolastico per ogni periodo di otto mesi o frazione superiore a quattro mesi, qualora risulti che per l'anno scolastico corrispondente al periodo di inizio del servizio militare, il concorrente abbia presentato domanda di incarico o di supplenza e sia stato incluso in graduatoria.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 giugno 1935, n. 1195 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al secondo comma, lettera b), dell'art. 283 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, dopo le parole «e nelle organizzazioni femminili riguardanti l'istruzione delle Piccole e Giovani italiane» sono aggiunte le seguenti: «e nelle organizzazioni giovanili dipendenti dai Fasci femminili»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-283