Art. 279
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 279

457 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione, nel giorno in cui si raduna per iniziare la revisione dei lavori scritti, verificata la integrità delle singole buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del rispettivo autore uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutti i lavori e notati su ciascuno i voti rispettivamente assegnati, si aprono le buste corrispondenti e su ciascun tema viene segnato il nome dell'autore. Sono annullati i lavori nei quali la Commissione abbia riconosciuto tracce sicure di plagio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-279