Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 277
455 / 555In vigore dal 3 ago 1928
Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi, a pena di nullità, la firma nè altro contrassegno, lo chiude entro una busta unitamente ad un'altra di minor formato, debitamente chiusa, contenente una scheda con l'indicazione del suo nome e cognome e della paternità. Egli consegna la busta più grande al presidente o ad uno dei membri presenti della Commissione giudicatrice o di vigilanza. Il commissario vi appone immediatamente la propria firma e la data con la indicazione dell'ora della consegna.
Tutte le buste sono poi raccolte in un medesimo piego suggellato, insieme col verbale della prova, nel quale debbono essere indicati nominativamente i candidati che non si sono presentati, si siano ritirati o siano stati esclusi, l'elenco dei quali è comunicato, secondo i casi, al provveditore o al capo dell'Amministrazione comunale.
Nel caso in cui la prova scritta siasi svolta in più luoghi, al provveditore è inviato dal presidente della Commissione di vigilanza, per mezzo di raccomandata, anche il piego contenente le buste, suggellato e firmato dal presidente stesso e da un altro membro della Commissione di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-277