Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 270
448 / 555In vigore dal 3 ago 1928
L'esclusione dai concorsi regionali è pronunziata dal provveditore e deve essere comunicata immediatamente all'interessato mediante lettera raccomandata.
Contro l'esclusione il concorrente può ricorrere al Ministero nel termine di 15 giorni da quello in cui gli perviene la comunicazione, trasmettendo il ricorso per il tramite del provveditore. Questo, in tal caso, ammette condizionatamente il ricorrente a sostenere le prove di esame, dandone avviso alla Commissione giudicatrice.
Le prove di esame non possono aver luogo se non dopo che siano trascorsi per tutti gli esclusi dal concorso i termini di cui al comma precedente.
Del giorno fissato per le prove è data, almeno dieci giorni prima, comunicazione ai concorrenti ammessi, a cura del provveditore, con lettera raccomandata.
Per l'esclusione dai concorsi banditi dai Comuni autonomi valgono le norme dell'.
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