Regolamento›Capo IV
Art. 27
138 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La Commissione, dopo aver consegnato al Ministero gli elenchi di cui al precedente articolo, stabilisce l'ordine con cui i concorrenti ammessi sono chiamati alla prova orale. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, a meno che la Commissione, per gravi motivi, non ritenga di fissargli altro giorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-27