Art. 269
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 269

447 / 555
In vigore dal 23 set 1933
Non sono ammesse le domande che pervengano per qualsiasi ragione dopo la scadenza dei termini e quelle non corredate di tutti i documenti di rito. Quando qualche documento o le copie autentiche che accompagnano la domanda non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti, l'interessato deve essere invitato, con lettera raccomandata, a regolarizzarli entro il termine di 15 giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessato perviene il relativo invito. Non è ammessa la regolarizzazione per i documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta...: in tali casi si fa luogo, senz'altro, all'esclusione dal concorso.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-269