Art. 267
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 267

445 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Nell'avviso di concorso bandito tanto dai provveditori quanto dai Comuni devono essere indicati i termini di scadenza del concorso. Nell'avviso pubblicato dal provveditore devono altresì essere riportate integralmente le disposizioni degli , commi 1° e 5°, 119, 121, 122, 127, commi 1°, 3° e 4°, 128 e 130 del testo unico, nonché gli , commi 1°, 2°, 3° e 4°, e 273 del presente regolamento. Nell'avviso pubblicato dal Comune devono essere riportate, pure integralmente, le disposizioni degli , commi 2°, 4° e 5°, 121, 122, 127, commi 2° e 3°, e 128 del testo unico, nonché gli , ultimo comma, 84 e 273 del presente regolamento. Deve inoltre essere indicato lo stipendio con gli altri eventuali vantaggi stabiliti dai regolamenti comunali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-267