Art. 266
RegolamentoTitolo IVCapo I

Art. 266

444 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
L'avviso del concorso bandito dai Comuni è vistato dal provveditore e pubblicato nell'albo di tutti i Provveditorati del Regno e in quello del Comune che bandisce il concorso; quello del concorso bandito dal provveditore è pubblicato nell'albo del Provveditorato ed in quello di tutti i Provveditorati del Regno. In entrambi i casi devesi dare la maggiore diffusione possibile all'avviso mediante la stampa periodica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-266