Regolamento›Titolo IV›Capo I
Art. 265
443 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La notificazione delle vacanze di posti d'insegnante, per qualunque causa avvenute, è fatta, non appena si verifichino, dal direttore didattico, per mezzo dell'ispettore scolastico, al provveditore.
La stessa notificazione deve essere fatta dai Comuni, che conservano l'amministrazione delle scuole.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-265