Art. 26
RegolamentoCapo IV

Art. 26

137 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
All'atto della revisione delle prove scritte la Commissione, verificata la integrità delle buste contenenti i lavori, le apre, segnando in testa ad ogni lavoro e sulla busta che racchiude il nome del concorrente uno stesso numero di riconoscimento. Compiuto l'esame di tutte le prove scritte, la Commissione apre le buste contenenti i nomi dei concorrenti, e compila l'elenco degli ammessi all'orale, comprendendovi solo i candidati che abbiano ottenuto la votazione stabilita dal precedente articolo, e l'elenco degli esclusi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-26