Art. 259
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 259

440 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni e gli Enti, di cui all'articolo precedente, sono tenuti alla ordinaria manutenzione degli edifici scolastici. Qualora il Comune o l'Ente non vi provveda convenientemente, il provveditore ne dà notizia al prefetto perché promuova provvedimenti di ufficio nei modi di legge.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-259