Regolamento›Titolo III›Capo I
Art. 259
440 / 555In vigore dal 3 ago 1928
I Comuni e gli Enti, di cui all'articolo precedente, sono tenuti alla ordinaria manutenzione degli edifici scolastici.
Qualora il Comune o l'Ente non vi provveda convenientemente, il provveditore ne dà notizia al prefetto perché promuova provvedimenti di ufficio nei modi di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-259