Art. 256
RegolamentoTitolo IIICapo I

Art. 256

437 / 555
In vigore dal 3 ago 1928
Collaudati e pagati i lavori, l'ingegnere capo compila un rendiconto delle spese della gestione ad esso affidata. Tale rendiconto è trasmesso, in duplice esemplare, al Ministero della pubblica istruzione, ovvero, qualora trattisi di Comuni del mezzogiorno e delle isole, al Ministero dei lavori pubblici.
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